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L'inchiesta diocesana

1. La fase preliminare del processo: i compiti relativi all'inizio del processo

Nella Chiesa Cattolica qualsiasi persona può costituirsi attore di un processo di canonizzazione: un ordine religioso, un'associazione, un istituto, una comunità o una persona fisica ma anche il Vescovo ex officio. La promozione di una causa comporta una responsabilità sia morale che finanziaria. La sua condizione morale è la certezza sulla santità o sul martirio del candidato, e la sua condizione finanziaria è l’impegno a coprire i costi del processo. Con la necessaria approvazione del Vescovo competente il promotore (ufficialmente chiamato attore) nomina un Postulatore per rappresentare la causa.

Al Vescovo compete di investigare sull'esistenza di una diffusa e viva fama di santità o di martirio del candidato, di segni e miracoli attribuiti alla sua intercessione tra i fedeli. Il libello di domanda che il Postulatore deve presentare deve documentare tutto ciò. La richiesta del Postulatore tocca inoltre l'importanza pastorale della causa, presenta la vita del candidato e propone i testi da escutere.

Il responsabile principale del processo diocesano è il Vescovo; senza il suo decreto scritto nessun processo di canonizzazione può essere iniziato. Al Vescovo compete di assicurare la raccolta di tutte le fonti scritte rilevanti nelle cosiddette cause antiche o di tutte le testimonianze orali e dei documenti rilevanti nelle cause recenti. L'obiettivo è l'elaborazione della documentazione più completa possibile e l'esame approfondito delle circostanze dei presunti miracoli ricevuti.

Prima che il Vescovo prenda una decisione sull'inizio del processo, deve consultare gli ordinari delle diocesi circostanti (i vescovi d'Ungheria e dei paesi piccoli e medi vicini devono consultare l'intera conferenza episcopale). Ciò è necessario per confermare l'importanza pastorale della causa e per assicurare che essa non si limiti a una comunità stretta, dato che il fine ultimo di tutti i processi è la canonizzazione. In seguito il Vescovo pubblica il libello del Postulatore ed informa Roma dell'intenzione di iniziare il processo, a cui la Santa Sede risponde con la cosiddetta «nihil obstat» segnalando che «nulla osta» alla causa.

Il processo viene iniziato per mezzo di un decreto del Vescovo, nel quale il Vescovo nomina gli Officiali dell'inchiesta ed erige il tribunale di canonizzazione. I tre membri sono il Delegato Episcopale (giudice delegato), il pubblico ministero (Promotore di Giustizia) e il Notaio. Qualora il processo non si svolga in una delle lingue ammesse presso la Congregazione, si deve nominare un traduttore che traduce l'intera documentazione in una lingua ammessa (di solito all'italiano). Agli esperti teologi e storici compete di raccogliere e valutare le fonti ed i documenti scritti, mentre i periti medici (o i periti tecnici – teorici o pratici – di altri ambiti) sono responsabili dell'esame scientifico dei miracoli. Ogni Officiale deve giurare di adempiere fedelmente al proprio incarico e di mantenere il segreto d'ufficio.

2. La raccolta di prove e documenti scritti

I Censori teologi hanno come compito indipendente quello di esaminare gli scritti pubblicati del Servo di Dio e verificare che non vi sia qualcosa di contrario alla fede cattolica e ai buoni costumi. Attraverso di essi esaminano e valutano la personalità e la spiritualità del Servo di Dio. La commissione dei periti storici viene composta di un minimo di tre persone. Nelle cosiddette cause antiche la relazione dei periti storici ed i documenti collegati costituiscono il principale materiale probatorio a favore della santità o del martirio del candidato.
 

Josephus Mindszenty

 

2. La raccolta di prove e documenti scritti

I Censori teologi hanno come compito indipendente quello di esaminare gli scritti pubblicati del Servo di Dio e verificare che non vi sia qualcosa di contrario alla fede cattolica e ai buoni costumi. Attraverso di essi esaminano e valutano la personalità e la spiritualità del Servo di Dio. La commissione dei periti storici viene composta di un minimo di tre persone. Nelle cosiddette cause antiche la relazione dei periti storici ed i documenti collegati costituiscono il principale materiale probatorio a favore della santità o del martirio del candidatop

Bizonyítékok

 

3. L'escussione dei testi

A tanúkihallgatások lefolytatása

 

La prima sessione del tribunale può aver luogo dopo la raccolta di prove e documenti scritti. La prima e l'ultima sessione possono essere aperte al pubblico e celebrate in un solenne contesto liturgico, dando così un carattere di preghiera all'apertura e alla chiusura del processo. Non ci sono requisiti specifici riguardo il numero dei testi, ma si devono escutere tutti i testimoni oculari che dispongono di informazioni di merito.

4. La chiusura dell'inchiesta e l'invio degli atti a Roma

A vizsgálat lezárása és az akták Rómába juttatása

 

Gli atti originali dell'inchiesta vengono chiamati l'Archetipo, mentre la copia conforme agli atti originali viene chiamata il Transunto. La fotocopia del Transunto con il timbro e le sigle del Notaio apposti su ciascuna pagina viene chiamata Copia Pubblica (Exemplar Publicum). I plichi degli atti originali e delle copie vengono solennemente chiusi nella Sessione di chiusura; in seguito gli atti originali ed una copia degli atti tradotti vengono sigillati e portati all'archivio della diocesi, e le copie richieste sono inviate a Roma. Con questo termina il processo diocesano.